Vibrazioni

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Nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, uno degli aspetti di grande importanza ma, a volte, poco conosciuto, è quello relativo alle vibrazioni e i pericoli che esse possono generare. Il Decreto legislativo 81/08, al Titolo VIII Capo III, agli articoli 199-200-201-202-203-204-205, prevede le norme perchè sia mantenuto un adeguato livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui, a causa della tipologia di azienda e della tipologia di mansioni svolte, si riscontra una grande quantità di vibrazioni.

L’art. 199 stabilisce, per prima cosa, gli ambiti di applicazione di queste norme è cioè i luoghi di lavoro in cui gli addetti sono esposti a vibrazioni meccaniche. L’art. 200 da, invece, la definizione di quelle che possono essere considerate vibrazioni, tra cui troviamo:

  • Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio,
  • Le vibrazioni che vengono trasmesse all’intero corpo,

Entrambe queste tipologie di vibrazioni vanno ad incidere sulla naturale salute del corpo, a diversi livelli e sotto diversi punti di vista. Per questo motivo il decreto ne regola il tempo di esposizione e le tipologie permesse.

Infatti, per le vibrazioni relative al sistema mano-braccio, il limite legale di esposizione è di 5m/s2, per un periodo di 8 ore lavorative. Per le vibrazioni che interessano le vibrazioni che comprendono l’intero corpo, il limite legale è di 1,0/s2, per un periodo di 8 ore.
Il passo fondamentale, previsto dal decreto 81, è quello della valutazioni dei rischi che, anche per le vibrazioni, riveste un ruolo centrale, perchè va a stabilire:

  • Livello di esposizione,
  • L’intensità delle vibrazioni,
  • La tipologia di vibrazioni.

L’art. 203 stabilisce le norme per la prevenzione dei rischi derivati dall’esposizione alle vibrazioni, attraverso l’utilizzo di sistemi di prevenzione e di regolazione delle mansioni lavorative. Tutte queste informazioni vanno inserite, sotto la responsabilità del datore di lavoro, all’interno del DUVRI.

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