Agenti biologici, chimici e fisici

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Il D.lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza, regolamenta, in maniera dettagliata, le condizioni in cui il lavoro può essere considerato sicuro, nel momento in cui, i lavoratori sono esposti, per la natura dell’impresa e delle loro mansioni, a rischi di tipo fisico, chimico o biologico.

L’art.180 del decreto definisce gli agenti fisici come:

  • rumori, ultrasuoni e infrasuoni,
  • campi elettromagnetici e radiazioni ottiche,
  • le vibrazioni meccaniche,
  • microclima e atmosfere iperbariche.

La valutazione dei rischi legati agli agenti fisici è regolata dall’art. 181, in concordanza con quanto detto nell’art.28, il quale riconosce la responsabilità, della stima dei rischi e della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, al datore di lavoro, il quale è tenuto a periodiche verifiche al fine di intraprendere le azioni necessarie ad eliminare i rischi riscontrati.

Per agenti chimici, così come riportato nell’art. 223, si devono intendere:

  • qualsiasi composto chimico o elemento chimico,
  • agenti chimici considerati pericolosi (D.lgs. 52/97 & D.lgs. 65/03),
  • tutte le sostanze chimiche che, anche se non ricadono nella classificazione degli agenti pericolosi, possono danneggiare la salute dei lavoratori.

L’art. 223 stabilisce le regole per una corretta valutazione dei rischi, che comporta un’attenta conoscenza di tutte le sostanze pericolose, presenti negli ambienti di lavoro, e il loro impatto possibile sulla salute dei lavoratori. Sempre il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte i sistemi di protezione personale idonei a evitare che, l’esposizione a questa tipologia di rischi, danneggi la salute dei suoi collaboratori.

Per agenti biologici, così come riportato nell’art. 267, si intendono i microorganismi, naturali o modifica artificialmente, in grado di riprodursi, che possono provocare malattie o danni alla salute delle persone. Il decreto li divide in quattro gruppi:

  • agenti con basso livello di pericolosità,
  • agenti con basso livello di pericolosità per la comunità ma che possono infettare i lavoratori,
  • agenti pericolosi per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, di cui però sono disponibili cure,
  • agenti molto pericolosi sia per i lavoratori sia per la comunità data l’assenza o la scarsità delle misure sanitarie per combatterli.

La valutazione dei rischi, legati a questi agenti pericolosi per la salute, prevedono che, nel caso in cui ci sia incertezza su dove collocare l’agente biologico in uno dei quattro gruppi, è doveroso inserirlo, sempre, in quello di livello più alto. Fra gli obblighi del datore di lavoro, oltre, come abbiamo visto, alla responsabilità della valutazione della pericolosità all’interno dell’impresa, c’è anche quello di avvertire, con adeguata documentazione, gli organi istituzionali della sua intenzione di usare questi agenti nel corso del proprio lavoro. In particolare, per il gruppo 4, è richiesta speciale autorizzazione del Ministero della Salute.

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