Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è il parare espresso, dopo adeguate visite mediche, dal medico competente in merito alla possibilità o meno di ogni singolo lavoratore svolgere una determinata mansione all’interno di uno specifico luogo di lavoro. In accordo con l’art. 41, comma 6 del D.lgs. 81/08 il medico competente ha il dovere di eseguire opportuni controlli su ogni lavoratore, al fine di esprime un giudizio, il quale deve ricadere in una delle seguenti categorie:
- Idoneità alla mansione specifica
- Idoneità alla mansione specifica con restrizioni
- Idoneità parziale
- Idoneità alla mansione specifica con limitazioni
- Inidoneità
Il concetto di idoneità non va mai separato da quello di mansione specifica, per cui l’esito della visita medica è riferito, esclusivamente, alla possibilità, da parte del lavoratore, di svolgere un tipo di lavoro in uno specifico luogo di lavoro, senza pregiudicare la sua possibilità di lavorare altrove o di svolgere altre mansioni.
Nel caso in cui venisse espresso un giudizio di non piena idoneità, allora, l’art 42 del D.lgs. n. 81/2008, così come poi è stato modificato dal D.lgs. 106/09, obbliga il datore di lavoro ad assegnare al lavoratore una mansione diversa, anche inferiore, da quella per cui il soggetto è stato ritenuto non idoneo.
La recessione del contratto, secondo la prassi giurisprudenziale, è accettabile nel caso in cui:
- L’inidoneità del lavoratore impedisca il rapporto reciproco, previsto dal contratto, che prevede lo svolgimento di un lavoro in cambio di un corrispettivo economico,
- Nel caso in cui, in presenza di una inidoneità ad una specifica mansione, il datore di lavoro dimostri di non poter conferire al lavoratore diversa mansione, anche di carattere inferiore a quella di origine.
Il comma 6 impone al medico competente di specificare, qualsiasi sia il giudizio espresso, le motivazioni della sua decisione e di comunicare, per iscritto, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, il risultato degli esami clinici. Inoltre, l’esito della visita medica deve essere obbligatoriamente allegato alla cartella sanitaria e di rischio, così come previsto dall’ art. 25, comma 1, lett. C, del singolo lavoratore.
Lo svolgimento dei dovuti accertamenti, necessari al medico competente per esprimere un giudizio, si verifica: in fase pre-assuntiva, secondo una periodicità, oppure, nel caso in cui il lavoratore sia assente dal posto di lavoro per un periodo di più di sessanta giorni consecutivi.
Il comma 9 dell’art.41 prevede, infine, il diritto del lavoratore di esprimere ricorso contro il giudizio espresso dal medico competente, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del referto, presso l’autorità territoriale, la quale, dopo opportuni accertamenti, potrà convalidare, modificare o annullare il giudizio del medico.