Organi di Vigilanza

Gli organi di vigilanza che sovraintendono alla corretta applicazione delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro sono stabiliti e regolamentati dall’art. 12 del D.lgs. 81/08, il quale afferma che, in materia di salute e sicurezza, il ruolo di vigilanza è demandato all’Azienda Sanitaria Locale competente in quel territorio e, nei casi preposti per competente, al Comando dei Vigili del Fuoco. L’attività ispettiva delle Asl si attua attraverso la mobilitazione di diverse strutture preposte, come l’ufficio Servizi Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro e il Servizio igiene e Medicina del lavoro, i quali mobilitano, a loro volta, le rispettive Unità Operative sul territorio.

Inoltre, il personale deputato del Ministero del Lavoro può esercitare la funzione di vigilanza nei seguenti casi:

• Attività che presentano rischi molto elevati per la salute dei lavoratori e dei cittadini,
• Cantieri di grandi opere,
• Lavori che prevedono grandi cassoni di acqua.

Sempre seguendo quanto prescritto dall’art.13 del Decreto 81, l’azione di vigilanza viene effettuata quando sussiste:

• una denuncia di un lavoratore per di un infortunio,
• a seguito si segnalazione di sindacati o del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza,
• in caso di malattie professionali.

Nel caso in cui si verifichi un’ispezione al fine di stabilire il livello di sicurezza di una impresa, l’attività ispettiva dei vigilanti prevede che vengano analizzate le condizioni di lavoro, le documentazioni relative alla sicurezza sul lavoro prodotte dall’impresa interessata, i macchinari e gli ambienti di lavoro, al fine di realizzare un verbale conclusivo dell’ispezione. L’art.300 del D.lgs. 81/08 stabilisce che i responsabili di eventuali mancanze, in materia di sicurezza, sono il Datore di Lavoro in primis, seguito dal Dirigente della compagnia, dal Preposto e dal Medico Competente.

Oltre questo, il Decreto stabilisce che lo stesso personale dell’impresa può fungere da organo di vigilanza, così da segnalare eventuali mancanze nell’applicazione corretta della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Essi possono, inoltre, fare adeguata segnalazione all’Asl competente per territorio previa segnalazione al responsabile per la sicurezza dei lavoratori dell’impresa di cui fanno parte.

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