DM 06/03/13 per i formatori sulla sicurezza sul lavoro
Il settore della formazione in materia di sicurezza sul lavoro non era regolato in modo chiaro e definito dalla normativa. Nel Testo Unico solo con gli accordi Stato-Regioni del 2011 sono stati inseriti espliciti riferimenti alla figura del formatore.
Per avere un quadro normativo chiaro che definisse requisiti, caratteristiche e ambiti di intervento dei formatori sulla sicurezza si è dovuto attendere il Decreto Ministeriale 6 marzo 2013.
In base a quanto stabilito dall’articolo 6 comma 8, lettera m-bis del Dlgs. 81/08, la Gazzetta Ufficiale (n. 65 del 18/03/2013) ha reso noto che il 6 marzo 2013 è stato firmato un decreto interministeriale che stabilisce i criteri e le caratteristiche che contraddistinguono la figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il DM 06/03/2013 stabilisce:
- le caratteristiche che devono avere le figure professionali che vogliono diventare formatori per la sicurezza;
- le tempistiche della formazione;
- le aree di intervento nelle quali possono specializzarsi;
- sei criteri di qualificazione del formatore.
Meritano un approfondimento a parte i sei criteri che sono stati inseriti nel decreto con un allegato ma che sono indispensabili poiché il candidato deve possedere almeno uno di questi requisiti per poter ricoprire le funzioni di formatore e individuare l’area tematica di competenza.
I sei requisiti sono:
- esperienza pregressa di almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nel lavoro di docente di materie inerente al tema della sicurezza;
- laurea quinquennale o post-laurea in ambiti legati all’area di docenza;
- partecipazione e conseguimento dell’attestato di frequenza a corsi di formazione (64 ore) sulla sicurezza sul lavoro in aggiunta ad almeno 10 mesi di lavoro in aree coerenti con l’oggetto della docenza;
- partecipazione e conseguimento dell’attestato di frequenza a corsi di formazione (40 ore) sulla sicurezza sul lavoro in aggiunta ad almeno 18 mesi di lavoro in aree coerenti con l’oggetto della docenza;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, coerentemente all’area tematica di docenza.
- esperienza di almeno 6 mesi come RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) o di un minimo di 10 mesi come ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione).
Nel decreto vengono anche esplicitate le aree tematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro, all’interno delle quali il formatore si può specializzare. Le aree individuate nel decreto sono:
- area normativa;
- area rischi tecnici e igienico-sanitari;
- area comunicazione.
Una volta individuati i 6 criteri, per diventare formatore per la sicurezza i requisiti formativi sono i seguenti:
- avere un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore (diploma);
- possedere uno dei sei criteri elencati nel decreto.
Il lettore deve sapere però che avere i requisiti non è sufficiente a ricoprire stabilmente il ruolo di formatore e che non tutti gli ambiti formativi sono legiferati dal DM 06/03/13. Infatti
il decreto stabilisce l’obbligo di seguire dei corsi di aggiornamento nell’area di docenza, ogni tre anni, mentre non viene applicata in alcuni settori quali: l’edilizia e la formazione sulla sicurezza antincendio.
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