Corso Dirigenti con delega di funzioni
Corso Dirigenti con delega di funzioni
La figura del dirigente, all’interno delle imprese, è una figura di sicura importanza, dato il ruolo che ricopre e le responsabilità che è tenuto ad avere. La sua figura è presente in tutte le aziende e rappresenta uno dei livelli di responsabilità che si trova a metà strada tra i lavoratori, che svolgono attivamente le mansioni specifiche, e il top management , che si occupa della strategia generale dell’impresa. Naturalmente, a seconda delle dimensioni dell’impresa, queste figure possono incrociarsi e sovrapporsi.
Il Decreto Legislativo 81 del 2008, il Testo Unico sulla Sicurezza, all’art. 2 comma 1 lettera d),definisce come dirigente colui il quale, grazie ad un bagaglio di conoscenze, applica la volontà del datore di lavoro organizzando le mansioni lavorative e gestendo le risorse umane impegnate. Il suo compito è, perciò, quello di organizzare le attività lavorative e i lavoratori interessati al fine di compiere le direttive che il datore di lavoro ha esplicitato. Per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, il singolo dirigente ha, secondo la legge, la responsabilità per le mansioni di sue diretta responsabilità e per quelle per cui ha ricevuto opportuna delega. Si deve occupare, perciò, di sovrintendere alle attività antincendio, di gestione delle emergenze, di valutazione dei rischi e di limitazione dei rischi rilevati, al fine di mantenere alti i livelli di sicurezza della sua area di competenza.
Data la grande importanza di questa figura, la formazione dei dirigenti di un’impresa riveste un ruolo molto importante. All’art. 37, il testo Unico sulla Sicurezza, con le successive modifiche apportate dal Decreto 106/2009, stabilisce che il dirigente deve ricevere, sotto la responsabilità del datore di lavoro, un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale formazione deve prevedere, obbligatoriamente i seguenti temi:
- gli obblighi e i ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro;
- procedure di valutazione dei rischi;
- procedure di individuazione e neutralizzazione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- procedure lavorative e gestionali atte a minimizzare i rischi per la salute nei luoghi di lavoro.
Questa formazione dovrà, poi, essere aggiunta a quella che, normalmente il Decreto 81/08 prevede, in materia di sicurezza, per tutti gli altri lavoratori.
Il D.Lgs. 81 definisce all’ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come:
persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’ attività lavorativa e vigila su di essa;
Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall’ art. 16 del D.L.vo 81
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico.
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- Rischi per la sicurezza;
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- Documentazione;
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Il corso Dirigenti con delega di funzioni viene erogato in modalità elearning.
Il corsista dopo essersi registrato (link alla registrazione) potrà accedere alla piattoforma (link al login) dove potrà seguire il corso selezionato.
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