Nuove regole per le verifiche degli impianti di lavoro

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È entrato in vigore, il 23 maggio scorso, il nuovo Decreto Ministeriale, datato 11 aprile 2011, che stabilisce nuove regole per le verifiche obbligatorie degli impianti all’interno delle aziende. Questa nuova norma va a completare quanto già stabilito nel D.lgs. 81/08, allegato VII, il quale regolava l’intera disciplina riguardante le modalità di verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare degli impianti come:

• impianti di sollevamento, come gru e montacarichi,
• attrezzature che lavorano sotto pressione contenenti gas o vapore d’acqua,
• attrezzatura per il trasporto dei materiali,
• ponti mobili,
• impianti per il sollevamento delle persone.

La procedura descritta nel Testo Unico sulla sicurezza impone che fra gli obblighi del datore di lavoro, ci sia la comunicazione agli uffici territoriali dell’INAIL nel momento in cui inserisce uno di questi macchinari nella sua impresa, così da attivare la procedura per le verifiche necessarie alla sicurezza dei lavoratori che andranno ad utilizzarlo.

Mentre la prima verifica di sicurezza va richiesta, esclusivamente, all’Inail, quelle successive, così come stabilisce il D.lgs. 81/08, possono essere richieste alle Unità operative impiantistica e antinfortunistica delle Aziende Usl locali.
Il vantaggio presentato da questo nuovo decreto, da poco entrato in vigore, è la possibilità, data al datore di lavoro, di poter fare ricorso a strutture pubbliche o private riconosciute, per le verifiche, nel caso in cui Inail e Usl non riescano a svolgere i controlli entro i termini previsti dalla legge. Così, la domanda di richiesta per la prima verifica, da presentarsi entro 60 giorni dalla scadenza del precedente controllo, deve contenere anche le generalità dell’impresa privata o pubblica che eseguirà le verifiche, in caso in cui, l’Inail non fosse in grado di farlo in tempo. Lo stesso ragionamento vale per la richieste di verifiche successive, da presentare alle Usl, la cui unica differenza è, però, la scadenza, che è di 30 giorni prima della scadenza del precedente controllo. L’elenco dei soggetti pubblici e privati riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il 21 maggio 2012 e, ogni Regione, sarà chiamata a produrre un suo elenco regionale in base a quello nazionale.

Lo scopo di questo decreto è che aiuti a eseguire verifiche con maggiore velocità, snellendo il lavoro degli enti pubblici delegati, e diminuirà, sensibilmente, il ritardo nelle verifiche, permettendo una più veloce entrata in funzione di questi impianti di lavoro.

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