Antincendio per strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto

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Per le strutture alberghiere sono in arrivo novità per quanto riguarda le norme antincendio. Il Decreto Ministeriale del 16 marzo scorso regola l’adeguamento alla normativa per la prevenzione antincendio aziendale per quelle strutture turistico-alberghiere che superano i venticinque posti letto e stabilisce le nuove date di scadenza per mettersi in regola con la legge.
La nuova norma, denominata “Piano Straordinario Biennale per l’adeguamento delle strutture ricettive alberghiere con oltre venticinque posti letto”, pubblicata dal Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2012 ed apparsa sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 30-3-2012, stabilisce sia i requisiti per accedere, sia il percorso burocratico necessario per tutte le strutture alberghiere interessate che ancora non hanno completato l’adeguamento strutturale.
Le strutture interessate da questo Piano sono:

• quelle aperte prima della data del 9 aprile 1994,
• quelle che ancora non abbiano portato a compimento l’adeguamento alle norme antincendio.

Grazie al Piano, le strutture potranno rispettare la data di scadenza del 31 dicembre 2012 per la messa in sicurezza dei propri edifici.
Il decreto riporta, all’art.1 e all’art.5, i requisiti di accesso al Piano per le strutture in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza (art.5 comma 3) e dei requisiti di sicurezza antincendio (Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994, Titolo II).
Per dare il via all’iter per rientrare nel Piano, i responsabili delle strutture ricettive con più di venticinque posti letto dovranno presentare apposita domanda, con annesso progetto di adeguamento, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Al termine dei lavori, inoltre, i responsabili delle strutture dovranno, in accordo con l’art.4, inviare al Comando dei Vigili del Fuoco opportuna istanza al fine di ricevere, entro 60 giorni, il controllo da parte del Comando stesso, che dovrà attestare il rispetto del progetto originale e delle norme antincendio.

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