Sulla GU 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139“, ovvero il nuovo codice per la prevenzione incendi approvato dal Ministero dell’Interno il 3 agosto 2015.
Il nuovo codice deriva dal Dlgs 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229“ e dalle disposizioni del DLgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.
L’art. 2 si occupa di indicare il campo di applicazione, ovvero la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività previste nell’allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151.
L’art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio offre indicazioni dettagliate circa la natura dei prodotti usati per l’antincendio:
- Identificazione su responsabilità del produttore
- Qualificazione in funzione delle prestazioni richieste
- Accettazione da parte del responsabile dell’attività
- Impiego dei prodotti è consentito nel caso in cui siano conformi alle disposizioni comunitarie.
L’art. 4 – Monitoraggio afferma che è compito di Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, Ministero dell’interno il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche indicate dall’articolo 1.
L’art. 5 – Disposizioni finali indica l’entrata in vigore del decreto, ovvero il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 ottobre 2015).
L’allegato è diviso in 4 sezioni:
- Sezione G – Generalità: principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio;
- Sezione S – Strategia antincendio: misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività;
- Sezione V – Regole tecniche verticali: regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse;
- Sezione M – Metodi: descrizione delle metodologie progettuali.
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