Nuovo codice prevenzione incendi: Decreto 3 agosto 2015

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antincendioSulla GU 192 del 20 agosto 2015 è stato pubblicato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139“, ovvero il nuovo codice per la prevenzione incendi approvato dal Ministero dell’Interno il 3 agosto 2015.

Il nuovo codice deriva dal Dlgs 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229“ e dalle disposizioni del DLgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.

L’art. 2 si occupa di indicare il campo di applicazione, ovvero la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività previste nell’allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

L’art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio offre indicazioni dettagliate circa la natura dei prodotti usati per l’antincendio:

  • Identificazione su responsabilità del produttore
  • Qualificazione in funzione delle prestazioni richieste
  • Accettazione da parte del responsabile dell’attività
  • Impiego dei prodotti è consentito nel caso in cui siano conformi alle disposizioni comunitarie.

L’art. 4Monitoraggio afferma che è compito di Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, Ministero dell’interno il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche indicate dall’articolo 1.

L’art. 5Disposizioni finali indica l’entrata in vigore del decreto, ovvero il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 ottobre 2015).

L’allegato è diviso in 4 sezioni:

  • Sezione G – Generalità: principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio;
  • Sezione S – Strategia antincendio: misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività;
  • Sezione V – Regole tecniche verticali: regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse;
  • Sezione M – Metodi: descrizione delle metodologie progettuali.

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