Le Verifiche Antincendio

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Le attività di controllo dei VVF, nei luoghi di lavoro, sono normate dal DPR 151/2011, il quale stabilisce che, in base alla tipologia di azienda, alla sua grandezza e al numero dei lavoratori, e deve essere richiesta la verifica della sicurezza antincendio. In particolare, il decreto stabilisce la presenza di tre diverse categorie di aziende, A, B e C, le quali vengono differenziate, le une dalle altre, in base ai seguenti fattori:

  • dimensioni generali dell’impresa e dei suoi luoghi di lavoro,
  • settore di attività in cui l’impresa opera,
  • presenza o meno di regole tecniche specifiche relative al tipo di mansioni svolte all’interno dell’impresa,
  • presenza di eventuali necessità relative all’incolumità dei lavoratori e dei soggetti presenti vicino ai luoghi di lavoro.

Naturalmente, questo elenco di caratteristiche è soggetto a continui mutamenti, a causa sia della necessità di migliorare sempre le tecniche e le pratiche di salvaguardia della sicurezza contro gli incendi nei luoghi di lavoro, sia per far fronte alle novità legislative e tecniche che si affacciano nel settore. Nello specifico, per le imprese che ricadono all’interno delle categorie B e C, il datore di lavoro è tenuto ha presentare, presso i VVF, una richiesta di certificazione della prevenzione degli incendi, così da attivare la procedura che porterà, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, alla verifica dei luoghi di lavoro da parte dei VVF.

Questo controllo ha come obiettivo quello di:

  • verificare il rispetto di ciò che la legge prescrive in materia di sicurezza antincendio;
  • verificare che siano stati rispettati i requisiti della sicurezza antincendio.

Data la grande dispersione delle imprese e dato il loro numero, i controlli avvengono su campione, secondo programmi stabiliti, relativi alle varie categorie di attività dell’impresa e, con privilegio, di quelle situazioni in cui viene segnalata o c’è ragione di ritenere presente una minaccia rilevante. Nel caso in cui i VVF riscontrino carenze nell’applicazione delle norme possono intervenire con la sospensione dell’attività produttiva con conseguenze rimozione di tutti gli elementi che possono concorrere alla nascita di un’emergenza.
In questo caso l’impresa ha 45 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza antincendio prima di poter riprendere la propria attività.

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