Procedure standardizzate e rischi biologico, chimico e cancerogeno

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La valutazione dei rischi con le procedure standardizzate è una pratica che permette ad alcune tipologie di imprese di svolgere una accurata valutazione con l’ausilio di tecniche specifiche e prassi consolidata. Le procedure standardizzate sono una modalità di valutazione dei rischi che permette, al datore di lavoro, di eseguire, passo passo, la valutazione della propria impresa e di redigere il programma di miglioramento più adeguato.

Il legislatore, nel Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81 del 2008, all’art.29, ha però previsto alcune eccezioni per le imprese che possono accedere a questa particolare forma di valutazione dei rischi. Le imprese che presentano un rischio di tipo chimico, biologico o cancerogeno/mutageno, anche se ricadono nella categoria di imprese che potrebbe usufruire delle procedure standardizzate, non possono utilizzarle. L’art.29 prevede che nelle imprese in cui sono presenti questi particolari tipi di rischi, le procedure standardizzate non possano essere utilizzate e che la valutazione vada effettuata secondo quanto previsto dall’art.28 D.Lgs.81/2008. La motivazione sta nella elevata pericolosità che questi agenti rappresentano poiché, l’esposizione di un lavoratore ad una di queste sostanze può provocare gravi danni alla salute.
Il rischio biologico, chimico o cancerogeno può essere riscontrato in diverse modalità tra cui:

  • materiali utilizzati durante la lavorazione,
  • materiali pericolosi contenuti all’interno dei luoghi di lavoro come i magazzini,
  • mansioni lavorative che possono prevedere che il lavoratore entri in contatto con agenti pericolosi,
  • mansioni come manutenzione, riparazione, e ristrutturazione di ambienti in cui erano presenti materiali con un rischio biologico, chimico o cancerogeno.

Per le imprese che ricadono in questa categoria è quindi necessario che il datore di lavoro, insieme a tutte le figure che la legge prevede per la valutazione dei rischi, come il medico competente, il RLS e il RSPP, utilizzi le procedure previste nell’art.28 del decreto 81. Inoltre, così come prevede la legge, la formazione l’informazione delle figure deputate a questa valutazione deve essere all’altezza dello “stato dell’arte”.

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