Sollevare persone con strumenti non idonei o, comunque sia, non specificatamente progettati per questo scopo è espressamente vietato dal D.lgs. 81/08, punto 3.1.4 dell’allegato VI, il quale proibisce, come idea di base, l’utilizzo di una qualsiasi macchina da lavoro per uno scopo diverso da quello per cui è stata progettata. Esistono però delle eccezioni, dei casi così detti eccezionali, in cui il decreto permette che si possano utilizzare macchinari non progettati al sollevamento umano per questo scopo.
A questo proposito, il Ministero del Lavoro aveva già reso noto nel 2011, con una lettera circolare datata 10 febbraio, il parere della Commissione consultiva permanente che ha voluto specificare i casi in cui questa eccezionalità sussiste. Il risultato è stato il documento chiamato Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine, nel quale sono riportate le procedure necessarie per affrontare queste situazioni, mantenendo un elevato livello di sicurezza per i lavoratori. Con l’approvazione di questo documento, avvenuta in data 18 aprile 2012, i casi eccezionali, già previsti dal D.lgs. 81/08, vengono specificati e, il datore di lavoro, può applicare, in ottemperanza delle norme previste nel documento della Commissione, le dovute misure per eseguire in sicurezza l’operazione di sollevamento.
Questa nota della Commissione si riferisce, in maniere esplicita, al sollevamento eccezionale di piattaforme o cestelli capaci di sostenere un uomo, da parte di macchinari, come gru o carrelli elevatori, senza che questi supporti di trasporto siano assemblati alla macchina deputata al sollevamento. Per chiarire meglio, un esempio potrebbe essere un addetto sollevato, all’interno di un cestello, a sua volta legato tramite catene ad una macchina dedita al sollevamento dei pesi, come una gru.
Le procedure prevedono che, prima di effettuare il sollevamento, è necessario verificare l’effettiva eccezionalità della situazione e, inoltre, provvedere che ogni elemento della macchina sollevatrice e del cestello sia in ottime condizioni. In particolare, gli elementi da considerare prima di iniziare la procedura di sollevamento sono questi:
• resistenza, portata e stabilità della nuova configurazione (macchina sollevante più piattaforma o carrello),
• possibilità di accesso al cestello/gabbia e corretta installazione degli stessi,
• stato di manutenzione, sicurezza in riferimento al contatto con parti mobili in movimento.
Tali procedure non sono, però, di natura vincolante, ma rappresentano un livello standard di sicurezza che ogni datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere, nel caso in cui si verifichi la necessità in oggetto del provvedimento.
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