accordo stato regioni formazione sicurezza sul lavoro
Conferenza Stato Regioni
La conferenza stato regioni ha sancito tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il 21 Dicembre 2011 l’accordo per la formazione alla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.
La conferenza permanente ha inoltre emesso nuove regolamentazioni in ambito di autonomie locali e vincoli per quanto riguarda la formazione e l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (22 Febbraio) . Il riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione, riguarda quindi strettamente 2 piani:
- I soggetti formatori per la sicurezza sul lavoro
- I corsi – requisiti minimi, indirizzi e durata per la validità della formazione
Formazione dei lavoratori:
Nell’allegato (A) vengono specificate le modalità di partecipazione alla formazione che, secondo quanto disposto, non deve comportare costi per i lavoratori e deve avvenire in orario di lavoro. Nell’accordo tra Mistero della Salute, Regioni, Province autonome, ai sensi del decreto 81/2008, le aziende, vengono suddivise in base alle specificità di ogni settore di formazione in base ai rischi realmente connessi l’attività lavorativa (rischio basso, medio e alto). Tale distinzione serve per specificare in maniera precisa i percorsi formativi e l’impegno richiesto.
Aggiornamento, fase transitoria e formazione online:
Ogni datore di lavoro, preposto, dirigente che, ricopre personalmente il ruolo nelle fasi di prevenzione e protezione dai rischi, deve necessariamente aggiornarsi nel periodo del quinquennio, tuttavia, gli accordi prevedono un regime transitorio che permetterà ai singoli soggetti l’aggiornamento ai nuovi regimi formativi nei quali è stata ammessa anche la frequenza dì corsi di formazione erogati in modalità FAD (Formazione a distanza) o corsi online.
Novità Datori di lavoro:
Corso base – Rischio Basso (16 Ore) – Rischio Medio (32 ore) – Rischio Alto (48 ore) Moduli:
- Modulo 1 – Normativa sicurezza sul lavoro;
- Modulo 2 – Gestione ed organizzazione della sicurezza in azienda;
- Modulo 3 – Tecnica e valutazione dei rischi;
- Modulo 4 – Formazione e consultazione dei lavoratori e rapporti in azienda.
L’obbligo di frequenza per il corso è del 90% delle lezioni, in modalità FAD è possibile seguire solo i primi due moduli.
Novità Lavoratori:
La formazione per i lavoratori si divide in due macrocategorie:
- Formazione Generale, in cui il modulo è di sole 4 ore (indipendentemente dal rischio aziendale), obbligo di frequenza 90% con la possibilità di svolgerlo in modalità FAD
- Formazione specifica, si differenzia in base alla classificazione di rischio quindi: Rischio Basso (4 Ore) – Rischio Medio (8 ore) – Rischio Alto (12 ore). La fase formativa specifica non è possibile erogarla in modalità FAD e-learning
Novità per la formazione di dirigenti e preposti:
Dirigenti:
- Prima formazione, questa fase ha una durata di 16 ore ed è relativa ai moduli giuridico-normativi, gestione ed organizzazione della sicurezza, processi di valutazione dei rischi
La fase di prima formazione è soggetta ad obbligo di frequenza per il 90% delle lezioni, con possibilità di svolgimento in modalità di e-learning. Sono esonerati dalla prima formazione i dirigenti che hanno già svolto i corsi previsti dall’articolo 3 del DM 16/01/1997 se svolti dopo il 14/08/2003 o il corso per RSPP entro un anno.
- Aggiornamento, dura 6 ore, obbligo di frequenza del 90% con possibilità di svolgere la formazione in modalità e-learning. Per l’aggiornamento non sono previsti esoneri.
Preposti:
Allo stesso modo dei dirigenti la formazione è suddivisa in prima formazione ed aggiornamento, obbligo di frequentare il 90% :
- Prima formazione, durata 8 ore, è possibile svolgerla in modalità e-learning ma solo per i primi 5 punti del programma.
- Aggiornamento, 6 ore da ripartire nell’arco del quinquennio con possibilità di formazione a distanza